Sentenza n. 140 del 2023

SENTENZA N. 140

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5 agosto 2022, depositato in cancelleria il 5 agosto 2022, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renato Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 5 agosto 2022 e depositato in pari data (reg. ric. n. 55 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

2.– La suddetta legge regionale è finalizzata a dare sostegno all’attuazione di specifici interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, per la cui realizzazione dispone, per quanto qui rileva: a) l’istituzione, da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER), di un’apposita struttura di progetto cui assegnare unità di personale non dirigenziale a tempo determinato (art. 3, comma 1); b) l’assunzione di tale personale, individuato nella misura di due unità, in via straordinaria e urgente, per un periodo massimo di trentasei mesi (art. 3, comma 2, primo periodo); c) l’effettuazione delle relative procedure selettive, dirette al reclutamento, «con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali» (art. 3, comma 2, secondo periodo); d) la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive, «entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi» (art. 3, comma 2, terzo periodo).

3.– Ad avviso del ricorrente il secondo periodo dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 – stabilendo che la selezione dei candidati avvenga esclusivamente sulla base dei titoli posseduti e mediante prova orale – si porrebbe in contrasto con l’art. 35-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che invece prevede l’espletamento di almeno una prova scritta.

Il terzo periodo della medesima disposizione regionale, in quanto stabilisce la pubblicazione dei bandi unicamente nell’albo e nel sito istituzionale dell’ARER, senza prevedere, quantomeno, la pubblicazione di un avviso di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione, confliggerebbe sia con l’art. 35, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono rispettare, tra l’altro, il principio della «adeguata pubblicità della selezione», sia con l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Quest’ultima disposizione, al comma 1, prevede, infatti, la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, al comma 1-bis, consentirebbe agli enti locali territoriali di sostituire tale pubblicazione unicamente con un avviso di concorso contenente gli estremi dei bandi stessi e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le richiamate disposizioni atterrebbero al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la cui disciplina sarebbe ascrivibile alla materia dell’ordinamento civile, e recherebbero norme fondamentali di riforma economico-sociale. Di conseguenza le disposizioni regionali impugnate violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e l’art. 2, lettera a), dello statuto speciale, il quale, nell’attribuire alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste la competenza legislativa primaria nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», esige il rispetto delle norme di riforma economico-sociale.

Risulterebbero lesi, inoltre, gli artt. 3 e 97 Cost.

Premesso che la regola del pubblico concorso è posta a presidio del principio di eguaglianza nonché dei canoni di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (è citata la sentenza di questa Corte n. 227 del 2013), l’Avvocatura generale ritiene che le disposizioni impugnate – escludendo la necessità della prova scritta e non garantendo, in ragione delle descritte modalità di pubblicazione, «un’adeguata pubblicità e capacità di diffusione» dei bandi – pregiudichino l’esigenza di accertamento di un «adeguato livello di competenze» in capo ai concorrenti e la parità di accesso alle procedure selettive.

4.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1.– Le censure di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 2, lettera a), dello statuto speciale sarebbero inammissibili, in primo luogo, perché non sufficientemente motivate e, ad ogni modo, contraddittorie, avendo il ricorrente evocato le anzidette disposizioni statali sia in quanto espressione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, sia quali norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a vincolare l’esercizio della competenza primaria statutaria. In secondo luogo, per «errata individuazione dei titoli competenziali rilevanti e […] erroneità del presupposto interpretativo», poiché le disposizioni impugnate sarebbero riconducibili alla competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale e a quella primaria statutaria nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».

Nemmeno le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. supererebbero il vaglio di ammissibilità, poiché il ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni dell’asserito contrasto.

4.2.– Nel merito, sarebbe anzitutto insussistente la lamentata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 2, lettera a), dello statuto speciale.

Le disposizioni impugnate, infatti, disciplinerebbero l’accesso all’impiego pubblico regionale, dal momento che l’ARER è soggetta alla disciplina degli enti pubblici del comparto unico della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Esse, in particolare, costituirebbero esercizio della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), che non potrebbe essere vincolata dalla legge statale, oltre che della competenza primaria di cui all’art. 2, lettera a), dello statuto speciale, che sarebbe stata, in ogni caso, rispettata in quanto l’art. 35-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe idoneo a integrare una norma di riforma economico-sociale.

In forza di tali rilievi le censure in parola sarebbero dunque prive di pregio.

Anche le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero destituite di fondamento.

La resistente premette che le disposizioni impugnate riguarderebbero l’assunzione di personale da impiegare per l’attuazione degli interventi urgenti previsti dall’art. 1 della stessa legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.

In questa prospettiva, l’impugnato secondo periodo dell’art. 3, comma 2, nel prevedere una procedura semplificata, non comprometterebbe l’esigenza di verifica delle attitudini professionali dei candidati, in quanto espressamente statuisce che la selezione debba comunque assicurare il profilo comparativo attraverso la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova orale.

Analogamente, la disciplina posta dall’impugnato terzo periodo dell’art. 3, comma 2, anch’essa giustificata dall’esigenza di procedere tempestivamente alle assunzioni, garantirebbe in ogni caso un’adeguata pubblicità delle procedure indette; del resto, nella specie, il bando di concorso approvato sarebbe stato anche inviato dall’ARER a tutti gli altri enti del comparto unico del pubblico impiego regionale, «all’indirizzo PEI regionale dedicato alle opportunità di lavoro», agli ordini professionali, ai centri per l’impiego, agli organi di informazione e alle organizzazioni sindacali.

5.– Con memoria tempestivamente depositata, la Regione ha ribadito le argomentazioni illustrate nell’atto di costituzione in giudizio e ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 55 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato il secondo e il terzo periodo dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022.

2.– La legge regionale all’interno della quale si collocano le disposizioni impugnate è rivolta a sostenere l’attuazione di specifici interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, per la cui realizzazione dispone, per quanto qui rileva: a) l’istituzione, da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER), di un’apposita struttura di progetto cui assegnare personale non dirigenziale a tempo determinato (art. 3, comma 1); b) l’assunzione di tale personale, individuato nella misura di due unità, in via straordinaria e urgente, per un periodo massimo di trentasei mesi (art. 3, comma 2, primo periodo); c) l’effettuazione delle relative procedure selettive, dirette al reclutamento, «con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali» (art. 3, comma 2, secondo periodo); d) la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive, «entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi» (art. 3, comma 2, terzo periodo).

3.– Secondo il ricorrente, il secondo periodo del citato art. 3, comma 2, non prevedendo lo svolgimento di una prova scritta, si porrebbe in contrasto con l’art. 35-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001, che tale prova invece contempla.

Il successivo terzo periodo – disponendo la pubblicazione dei bandi esclusivamente nell’albo e nel sito istituzionale dell’ARER – si discosterebbe sia dall’art. 35, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui i bandi concorsuali debbono rispettare il principio della «adeguata» pubblicità, sia dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, che, al comma 1-bis, consentirebbe agli enti locali territoriali di sostituire la pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prevista dal precedente comma 1, con, perlomeno, quella di un avviso di concorso.

Le disposizioni impugnate, confliggendo con le suddette «norme interposte» violerebbero, in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva nella materia dell’ordinamento civile.

In secondo luogo, dal momento che le richiamate previsioni del d.lgs. n. 165 del 2001 integrerebbero altresì «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», sarebbe violato anche l’art. 2, lettera a), dello statuto speciale, il quale riconosce sì alla resistente la competenza legislativa primaria nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», ma ne vincola l’esercizio al rispetto, per l’appunto, delle citate norme statali.

Risulterebbero lesi, inoltre, gli artt. 3 e 97 Cost.

Limitandosi a stabilire lo svolgimento delle prove selettive per titoli e prova orale e la pubblicazione dei bandi nell’albo e nel sito istituzionale dell’ARER, le disposizioni impugnate frustrerebbero, l’una, l’esigenza di accertamento della professionalità dei candidati e, l’altra, la parità di accesso alle procedure selettive: sarebbero in tal modo pregiudicati i principi di imparzialità, di buon andamento dell’azione amministrativa e di eguaglianza, alla cui realizzazione è funzionale la regola del pubblico concorso.

4.– Vanno preliminarmente disattese le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla resistente, sul presupposto che le censure statali siano generiche, contraddittorie e non sufficientemente motivate.

Sebbene il ricorso statale si presenti indubbiamente stringato, riesce comunque a individuare le ragioni dei prospettati contrasti, raggiungendo, in relazione ad essi, la «soglia minima di chiarezza e completezza» (ex plurimis, sentenza n. 123 del 2022) necessaria ai fini dell’ammissibilità delle questioni promosse.

Non fondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità, prospettata perché le disposizioni impugnate sarebbero ascrivibili alla competenza legislativa residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale» e a quella statutaria nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».

Essa infatti involge aspetti di merito e non di ammissibilità (ex plurimis, sentenze n. 267 e n. 17 del 2022, n. 195 del 2021 e n. 53 del 2020).

5.– Le censure statali attinenti alla violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile non sono fondate.

5.1.– Va premesso che, nello specifico contesto normativo valdostano, l’ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale.

Infatti, l’art. 1, comma 1, ultimo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), attrae espressamente nella propria disciplina – che definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell’amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, nonché dei relativi rapporti di lavoro – anche l’ARER (benché ente pubblico economico) e il suo personale, stabilendo altresì che a questo continui a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico della Regione Valle autonoma d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Da tale assetto normativo non discende però la conseguenza paventata dal ricorso statale, perché viene comunque in rilievo il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, se «gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia “ordinamento civile”», si devono «per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale» (sentenza n. 267 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 84, n. 39 e n. 9 del 2022, n. 195 e n. 25 del 2021).

Non sono pertanto ascrivibili alla materia «ordinamento civile» le disposizioni regionali rivolte a disciplinare le procedure concorsuali dirette all’assunzione e i relativi bandi: esse attengono invece alla competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2022, n. 42 e n. 20 del 2021, n. 200 del 2020).

Nell’ambito di quest’ultima competenza rientrano le disposizioni impugnate.

Esse, infatti, hanno a oggetto le modalità di pubblicazione di bandi concorsuali e quelle di svolgimento di prove selettive funzionali all’accesso all’impiego: spiegano quindi la loro efficacia nella fase anteriore all’instaurazione dei rapporti lavorativi, con la conseguente non fondatezza della censura prospettata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

5.2.– Parimenti non fondata è la censura di violazione dell’art. 2, lettera a), dello statuto speciale.

In analoghe fattispecie questa Corte ha già precisato che «la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. – in virtù della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto (sentenza n. 119 del 2019), una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall’art. 2 dello statuto speciale, che incontra, fra l’altro, il limite delle “norme fondamentali di riforma economico-sociale” (sentenze n. 58 del 2021, n. 77 del 2020 e, nello stesso senso, anche sentenza n. 241 del 2018)» (ancora sentenza n. 267 del 2022).

La circostanza che le norme del d.lgs. 165 del 2001 evocate dal ricorso statale possano essere riconosciute quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non vale quindi a vincolare la potestà residuale della Regione.

6.– Nemmeno è fondata la censura statale relativa all’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, prospettata in riferimento all’art. 97 Cost.

6.1.– Questa Corte ha sì affermato che le norme statali che regolano le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico possono «“contribuire a enucleare e a definire” i contorni del principio di buon andamento» che le regioni devono comunque rispettare nell’esercizio della propria competenza legislativa residuale (sentenze n. 267 del 2022 e n. 126 del 2020); ma ha al contempo precisato che tali norme non ne rappresentano la «unica declinazione possibile» (sentenze n. 58 del 2021 e n. 273 del 2020), sicché «non ogni difformità» della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dell’art. 97 Cost. (sentenze n. 126 del 2020 e n. 241 del 2018).

6.2.– Il ricorso statale non precisa in quali termini l’art. 35-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 risulterebbe applicabile anche ai contratti a tempo determinato, direttamente regolati dall’art. 36 del medesimo decreto legislativo, ma si limita a contestare, richiamando la suddetta disposizione, il venir meno, in contrasto con i canoni di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, della ragionevole «garanzia di un adeguato livello di competenze».

6.3.– Tale effetto non è tuttavia imputabile alla disciplina regionale, che autorizzando l’assunzione, in via straordinaria e urgente, di due unità di personale a tempo determinato, pur non prevedendo la prova scritta, impone che venga comunque effettuata la comparazione dei concorrenti, e ciò sulla base sia dei titoli da essi vantati sia dell’esito della prova orale, nella quale deve essere peraltro accertato anche il possesso delle conoscenze informatiche e digitali.

In tal modo, la norma in esame non irragionevolmente contempera le esigenze di celerità del reclutamento, sottese al carattere temporaneo dei progetti alla cui attuazione sono preordinate le assunzioni in discorso, con l’obiettivo di selezionare soggetti in possesso della necessaria qualificazione professionale.

Del resto, proprio con specifico riferimento ai contratti a termine, questa Corte, da un lato, ha ritenuto che non violi il principio di buon andamento una norma regionale che consente la selezione «per soli titoli», anziché per titoli ed esami, rilevando che «la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello […] è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni» (sentenza n. 235 del 2010).

Dall’altro, ha escluso il medesimo contrasto rispetto a una norma regionale che prevedeva, diversamente da quanto disposto in via generale dal legislatore statale (art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), la mera facoltatività dell’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche (sentenza n. 200 del 2020).

La norma in questione, pertanto, non presta il fianco alla censura formulata dal ricorso statale.

7.– A diverse conclusioni si deve pervenire con riguardo al terzo periodo dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022.

7.1.– In questo caso le disposizioni statali citate dal ricorrente (art. 35, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994) esprimono il carattere indefettibile del pubblico concorso, che ritrova nella natura aperta della procedura selettiva, in più occasioni ribadita da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2021, n. 227 del 2013, n. 299 del 2011, n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009), un suo elemento essenziale.

È di tutta evidenza che tale natura aperta implica adeguate modalità di pubblicazione dei bandi concorsuali, perché solo un’ampia conoscibilità della loro indizione può permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti.

Le richiamate norme statali contribuiscono certamente a enucleare e a definire i contorni di una ragionevole declinazione dei principi del buon andamento e della parità di accesso alle cariche pubbliche.

La modalità di pubblicazione stabilita dall’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 non assicura, invece, un’idonea diffusione dei bandi e si pone dunque in contrasto con i suddetti principi costituzionali.

La pubblicazione unicamente nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER mina, infatti, la possibilità, per il quivis de populo, di venire a conoscenza delle procedure in parola e restringe eccessivamente l’accessibilità delle stesse da parte dei potenziali candidati.

Non è inutile, del resto, osservare come la stessa Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste abbia dedotto che il bando approvato a seguito dell’adozione della legge regionale di cui si discute è stato anche trasmesso dall’ARER – evidentemente riconoscendo l’inidoneità della disciplina dettata dalla disposizione impugnata ad assicurarne un’adeguata diffusione – agli altri enti del comparto unico, «all’indirizzo PEI regionale dedicato alle opportunità di lavoro», agli ordini professionali, ai centri per l’impiego, agli organi di informazione e alle organizzazioni sindacali.

7.2.– Né a diverse conclusioni può condurre l’assunto della resistente secondo cui le censurate forme di pubblicità sarebbero state nella specie «necessari[e]» per consentire la tempestiva assunzione del personale.

Il BUR – nel quale la pubblicazione degli estratti dei bandi delle procedure selettive è in linea generale prevista dall’art. 12, comma 1, lettera b), del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull’accesso, sulle modalità e sui criteri per l’assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6) – è, infatti, «pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie» (art. 5, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 25, recante «Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7»).

La pubblicazione nel BUR avrebbe consentito, quindi, tempi ragionevolmente compatibili anche con l’esigenza della tempestività delle assunzioni.

7.3.– Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve in conclusione essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all’art. 2, lettera a), della legge cost. n. 4 del 1948, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Il Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l’11 luglio 2023